1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'amnistia non si applica ai reati di ciui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.
1. È concesso indulto per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. II beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.